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Normativa

Normativa

REGOLAMENTO (CE) N. 2100/94 DEL CONSIGLIO del 27 luglio 1994

Articolo 14

Deroga alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali

In deroga all’articolo 13, paragrafo 2 e ai fini della salvaguardia della produzione agricola, gli agricoltori sono autorizzati ad utilizzare nei campi nelle loro aziende, il prodotto del raccolto che hanno ottenuto...

...

3. Agli altri agricoltori viene richiesta un’equa remunerazione del titolare (costitutore o proprietario) sensibilmente inferiore all’importo da corrispondere per la produzione, soggetta a licenza, di materiale di moltiplicazione della stessa varietà nella stessa zona...

In sostanza...

L’agricoltore può utilizzare la propria produzione ai fini della risemina, pagando una royalty al costitutore, da concordare.

E’ tassativamente vietata la commercializzazione di tale produzione.

Regolamento e leggi sul re-impiego aziendale

Requisiti per poter effettuare un corretto re-impiego aziendale

La pulizia e selezione deve essere eseguita da un soggetto in possesso di regolare autorizzazione.
Venga assicurata l’identità del prodotto e cioè che il seme ottenuto derivi dallo stesso prodotto lavorato e selezionato.

Vengano fornite al costitutore o al suo avente diritto le informazioni previste dall’art.14 del Reg. CE 2100/94 e cioè nome e indirizzo azienda agricola, varietà lavorata/e e quantitativi re-impiegati in azienda.

Venga corrisposto il diritto del costitutore (royalty) entro il 30 giugno successivo alla campagna di semina.

Si rende noto che IL MANCATO RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DAI REQUISITI ELENCATI QUI SOPRA, COSÌ come:

  • lo scambio di seme aziendale, a titolo gratuito o oneroso, tra agricoltori;
  • l’acquisto di seme non certificato da selezionatori fissi o mobili;
  • l’occultamento dell’acquisto di seme non certificato mediante altre denominazioni (uso zootecnico, servizi etc.);
  • l’acquisto di seme di varietà protette da produttori, commercianti, conto terzisti o operatori non autorizzati

COMPORTA:

il decadimento del “privilegio dell’agricoltore” e l’attività svolta ricade nell’illegalità e nella contraffazione, perseguibile a termini di legge, per violazione dei diritti di proprietà intellettuale e di leale concorrenza.

Pagamento royalty

AZIENDE PICCOLA DIMENSIONE

Gli agricoltori che producono meno di 92 tonnellate di cereali annue nella loro azienda agricola o coloro che impiegano varietà non coperte dal diritto di privativa previsto dal Regolamento CE 2100/94 non debbono effettuare alcuna dichiarazione e non sono tenuti a corrispondere il diritto del costitutore.

AZIENDE MEDIA E GRANDE DIMENSIONE

Agli agricoltori che producono più di 92 tonnellate di cereali annue nella propria azienda agricola o coloro che utilizzano, ai fini del re-impiego aziendale, varietà coperte da privativa secondo quanto previsto dal Regolamento suddetto, si applica “il privilegio dell’agricoltore”, cioè la possibilità di re-impiegare come seme una parte del prodotto aziendale ottenuto dalla semina di una varietà protetta. Per le varietà protette solo in Italia, non si applica “il privilegio dell’agricoltore” e il re-impiego è vietato. L’agricoltore potrà richiedere autorizzazione al costitutore o al suo avente diritto.

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